Dal 1° al 20 dicembre 2005 decorre il termine per il pagamento del saldo dell’ICI dovuta per l’anno 2005.
L’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, dispone che l’ICI deve essere corrisposta in due rate:
• la prima, da versare entro il 30 giugno, deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni stabilite per l’anno precedente;
• la seconda, da versare dal 1° al 20 dicembre, è pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l’anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Si ricorda che i contribuenti possono versare l’intero importo dell’imposta dovuta in unica soluzione entro il 30 giugno, ma, ovviamente, in questo caso, il calcolo del tributo dovuto va effettuato tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal comune per l’anno in corso.
Modalità di versamento
Il versamento del tributo può essere effettuato seguendo diverse modalità e tenendo conto anche di quanto stabilito dall’ente impositore. A tal proposito, si ricorda che, oltre al versamento tramite il concessionario della riscossione, su conto corrente postale intestato al concessionario stesso, i comuni possono introdurre altre modalità di versamento.
Infatti, con regolamento adottato a norma degli artt. 52 e 59, lettera n), del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento:
• sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;
• direttamente alla tesoreria del comune stesso
• tramite sistema bancario.
Se il contribuente effettua il versamento al concessionario della riscossione deve indicare il conto corrente postale a questi intestato; se invece il versamento è a favore del comune il conto corrente da indicare deve essere intestato al comune stesso.
E’ prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa; in questo caso il contribuente riceve la conferma dell’avvenuta operazione presso la propria casella di posta elettronica, nella quale è riportata l’immagine virtuale del bollettino conforme al modello in discorso.
In aggiunta alle elencate modalità di versamento si ricorda che il contribuente può avvalersi anche del modello F24. Detta possibilità però può essere utilizzata soltanto nei comuni che abbiano stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.
Cittadini italiani residenti all’estero
La scadenza del saldo riveste particolare importanza anche per i cittadini italiani residenti all’estero. Infatti. l’art. 1, comma 4-bis, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, dispone che questi ultimi possono effettuare il versamento dell’ICI in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 3 per cento sull’importo che si sarebbe dovuto pagare in acconto. Per questi contribuenti, l’art. 1, comma 4-ter del citato d.l. n. 16 del 1993, dispone che l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata.
Fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi
La scadenza del saldo dell’ICI dovuta per l’anno 2005 riguarda anche i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi. Infatti, in sede di saldo i titolari di immobili condonati saranno a conoscenza della nuova rendita attribuita al proprio fabbricato a seguito delle modifiche intervenute con la procedura in discorso. Ciò in quanto, l’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269 del 2003, da ultimo modificato l’art. 10 del d.l. 29 novembre 2004, n. 282, dispone che la domanda di definizione degli illeciti edilizi doveva essere integrata entro il 31 otttobre 2005 dalla denuncia in catasto dell’immobile oggetto di illecito edilizio e dalla documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento.
Per detti immobili, l’art. 2, comma 41, della legge n. 350/2003, la cui portata è stata chiarita dalla circolare n. 2/DPF del 7 giugno 2004, fa retroagire gli effetti della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione in esame al 1° gennaio 2003, anche se la rendita di fatto è stata attribuita entro il 31 ottobre 2005.
Pertanto, alla data di scadenza del saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2005, il contribuente è ormai venuto a conoscenza della rendita attribuita all’immobile e quindi ha tutti gli elementi per poter calcolare l’imposta dovuta nel suo esatto ammontare per ciascuna annualità.
Poiché in base al richiamato art. 2, comma 41, della legge n. 350/2003, fino al momento di attribuzione della rendita l’imposta doveva essere calcolata sulla base di due euro per metro quadrato di opera condonata, in sede di saldo il contribuente dovrà pagare la differenza tra quanto dovuto sulla base della nuova rendita attribuita e quanto versato in fase di acconto per gli anni 2003, 2004 e 2005.
Ravvedimento
Se il contribuente alla scadenza stabilita non effettua il pagamento può regolarizzare la propria posizione attraverso l’istituto del ravvedimento. Infatti, l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, consente ai contribuenti di sanare la propria omissione attraverso il contestuale versamento del tributo, quando dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, attualmente pari al 2,5% annuo con maturazione giorno per giorno. Gli interessi ovviamente vanno corrisposti soltanto sull’imposta.
La sanzione è pari:
• al 3,75% dell’imposta dovuta se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla omissione;
• al 6% dell’imposta dovuta se la regolarizzazione avviene dopo trenta giorni ma comunque entro un anno dall’omissione.
In caso di ravvedimento il contribuente dovrà barrare la casella “RAVVEDIMENTO” che si trova sul bollettino o su altri modelli di versamento.
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