Dal 1° al 30 giugno va versata la prima rata dell'Ici 2005, in acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno.
Il versamento dell’acconto è pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno 2004. Il contribuente può anche effettuare il versamento dell'Ici in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Per quanto riguarda l’Ici relativa a fabbricati oggetto di definizione degli illeciti edilizi, si ricorda che l’imposta è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Tenuto conto della proroga dei termini per presentare la denuncia in catasto dei fabbricati da regolarizzare (come disposto dall’art. 10 del Dl 282/04, convertito dalla L 307/04), il proprietario potrebbe non conoscere ancora la rendita catastale dell’immobile, che è attribuita a seguito della presentazione della denuncia. In questo caso è consentito versare l’Ici sulla base di un valore convenzionale di 2 € per ogni metro quadrato di opera edilizia che si intende regolarizzare. Quando, successivamente, sarà determinata la rendita catastale, sull’eventuale saldo a conguaglio non saranno dovuti sanzioni né interessi.
Resta fermo l’obbligo dei contribuenti che hanno regolarizzato gli illeciti edilizi di presentare la dichiarazione Ici.
Min.con.Finanze