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Circolari - Bilanci all'insegna della prudenza
disegnoantico.gifBilanci 2003 alle prese con le novità introdotte dalla legge 289/2002. Il collegato principale alla Finanziaria 2003 prevede infatti una serie di innovazioni, interventi e finanziamenti che vanno a influire sulla stesura dei nuovi preventivi (da chiudere entro il 31 marzo). In particolare, i comuni che intendono mettere mano ai preventivi 2003 sin d'ora, senza aspettare il riparto dei trasferimenti erariali, devono considerare alcune tematiche rilevanti, toccate dalla legge 289/2002. Esaminiamo allora le principali problematiche di carattere finanziario, da tenere in considerazione. Contributi dello stato. La riduzione, già prevista dalla Finanziaria 2002, derivante dai risparmi dell'utilizzo delle convenzioni con la società Consip, di fatto, va a compensarsi, specialmente per i piccoli comuni, con gli incrementi introdotti dalla legge 289/2002. Il budget stanziato di 151 mln di euro dovrebbe infatti consentire un medio aumento nel riparto dei suddetti contributi. Saranno maggiormente favoriti, tuttavia, i comuni più poveri (enti piccoli, nonché montani), che il legislatore individua attraverso il criterio degli enti le cui riserve risultano essere al di sotto della media pro capite della fascia demografica di appartenenza: a tale riguardo sarà utilizzato un ulteriore stanziamento di 275 mln di euro, introdotto sempre dalla legge 289/2002. In sede di stesura dello schema di bilancio, è consigliabile comunque rimanere prudenti sulla determinazione dei maggiori importi (in attesa dei dati del riparto dei trasferimenti, che saranno pubblicati sul sito web www.interno.it): sicuramente è preferibile, tra qualche mese, l'approvazione delle variazioni di bilancio contenenti le maggiori entrate derivanti dai contributi statali, piuttosto che le minori spese. Riduzione del contributo sul fondo sviluppo investimenti. L'indicazione dell'art. 31, comma 11, della legge 289/2002, e cioè del mantenimento del vincolo budgetario del fondo sviluppo investimenti, ai fini del suo rifinanziamento, non deve trarre in inganno i comuni, nel senso che, in conseguenza dell'estinzione dei vecchi mutui, che a suo tempo usufruivano del contributo statale a valere sul suddetto fondo, dovrà essere detratta la quota parallela in entrata, a copertura parziale delle rate dei mutui stessi. Per evitare sorprese, dunque, conviene verificare le scadenze dei mutui avvenute nel 2002 (annualità di ultima rata), poi detrarre l'importo presunto della riduzione che sarà operata dal ministero dell'interno a valere sul fondo: è consigliabile prevedere la riduzione prudenziale in termini consistenti, perlomeno quasi pari all'annualità di rateo che non viene più corrisposta dal 2003. Diverso è il caso dei mutui che erano stati assoggettati alla cosiddetta rinegoziazione condotta, alcuni anni fa, dalla Cassa depositi e prestiti: la compartecipazione del contributo statale verrà meno, infatti, a seguito della cessazione del periodo di copertura delle annualità dei suddetti mutui originari, senza fare riferimento alle rinegoziazioni. Tra l'altro, l'art. 31, comma 11, della legge 289/2002 non lascia alcuno spiraglio per il prolungamento del sostegno statale ai suddetti mutui: ciò significa che, per i comuni che avevano contratto tali mutui negli anni di origine, si preannuncia una forte riduzione dei contributi a valere sul fondo sviluppo investimenti, derivante da tali scadenze. Compartecipazione al gettito Irpef. Rispetto al 2002, l'aliquota di compartecipazione dello stato al gettito dell'Irpef è passata dal 4,5 al 6,5: si ritiene necessario, a tutt'oggi, evitare l'iscrizione nel bilancio preventivo di un'entrata fortemente maggiore, rispetto al 2002, anche perché non si è in grado di comprendere l'incidenza di detto aumento ai fini del riparto compiuto dal ministero dell'interno. Oltretutto, l'estensione di tale entrata anche a favore delle province (in questo caso, mediante il criterio dell'1% del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello stato nel 2002, art. 31, comma 8, legge 289/2002) non consente di determinare l'incidenza di tale aumento sui rispettivi bilanci. Di sicuro, per i comuni conviene mantenere la previsione del gettito così come era stata indicata nel 2002, con riserva poi di effettuare gli adeguamenti in sede di variazioni di bilancio. Contributi per opere pubbliche. Per i piccoli comuni si segnala l'aumento del budget annuale complessivo per i contributi statali destinati a opere pubbliche: quello del 2002 ammontava a 87 mln di euro, mentre quello attuale è di 112 mln (art. 31, comma 5, legge 289/2002). Il limite massimo di attribuzione del contributo per ciascun comune con meno di 3 mila abitanti è di 25 mila euro: anche in questo caso si consiglia una certa prudenza, giacché il contributo per ogni comune piccolo non è di 25 mila euro, ma sarà ripartito fra tutti i piccoli comuni, con possibilità di raggiungere, appunto, la suddetta quota massima. Si consiglia, a tale riguardo, nell'attesa della pubblicazione degli importi dei trasferimenti erariali, da parte del ministero dell'interno, di iscrivere a bilancio l'importo del contributo indicato nel 2002, in modo da consentire poi, in sede di variazioni, l'iscrizione di una maggiore entrata, effettivamente accertata e definita. (riproduzione riservata)

Achille Maccapani