Nel testo della Finanziaria 2003 si registrano due importanti novità in tema di sistemi di tutela ambientale: lo slittamento al 1° gennaio 2004 della tariffa sui rifiuti urbani e assimilati; e l'estensione e rimodulazione dell'autoriz-zazione Ippc (autorizzazione ambientale integrata). Tariffa. È stata prorogata dal 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 2004 la partenza della "tariffa rifiuti" (articolo 31, comma 21), cioè di quello che è stato individuato come metodo di pagamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e concepito come il banco di prova della "managerialità" dei Comuni. Un metodo che, coniato per partire dal 1° gennaio 1999, celebra quest'anno la sua terza proroga. La Finanziaria modifica l'articolo 11, comma 1, lett. a) del Dpr 158/99. A seguito della Finanziaria 2000 (Legge 488/99, già intervenuta opportunamente su tale articolo 11) non c'era più una partenza fissa per tutti, ma una serie di "termini finali" (si veda la tabella a fianco, con le date aggiornate in base al dettato della manovra 2003) entro i quali i Comuni sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Questi termini sono calcolati in base al raggiungimento di specifiche percentuali di copertura dei costi da parte dei Comuni nel 1999. Questo perché la Finanziaria 2000 aveva annullato la scissione tra i due periodi transitori originariamente previsti dal citato Dpr 158/99 su copertura integrale dei costi del servizio (massimo 8 anni) e integrale applicazione del metodo normalizzato (massimo 5 anni). La proroga, naturalmente, non risolve il problema principale: l'allarme sui possibili aumenti che, stante l'applicazione dell'Iva, il passaggio da tassa a tariffa inevitabilmente comporta. Infatti, il cittadino-utente non può scaricare l'Iva poiché per lui non è una semplice partita di giro e, forse, non è così vero che producendo meno rifiuti pagherà di meno poiché il rispamio potrebbe essere vanificato dall'Erario. Ippc. Dall'articolo 77 della nuova Finanziaria il sistema relativo all'autorizzazione ambientale integrata ne esce decisamente rimodulato; infatti, essa viene estesa agli impianti nuovi, ma solo se soggetti ad autorizzazione statale. Inoltre, in ordine al non infrequente caso di un unico gestore che, nello stesso sito, abbia impianti (o parti di essi) soggetti in parte all'autorizzazione statale e in parte a quella regionale, sarà un apposito Dpcm che disciplinerà le modalità di autorizzazione. Sul punto, occorre ricordare che l'autorità competente a concedere l'autorizzazione ambentale integrata è: - il servizio Valutazione impatto ambientale (Via) del ministero dell'Ambiente per le opere che, comprese nel Dpcm 377/88 sulla Via nazionale, figurano anche nel Dlgs 372/99 (sull'Ippc); - gli uffici Via delle Regioni per le opere che, comprese nel Dpr 12 aprile 1996 sulla Via regionale, figurano anche nel citato decreto sull'Ippc. Va anche ricordato che il citato Dlgs 372/99 è relativo ai soli impianti esistenti (soggetti ad autorizzazione sia nazionale che regionale) e che la Comunitaria 2001 (39/2002) ha conferito al Governo il potere di regolamentare - entro il 10 aprile 2003 - l'Ippc anche per gli impianti nuovi, modificando in tal senso il Dlgs 372/99. Poiché tale provvedimento ancora non è stato modificato, ad oggi, non è dato sapere come gli impianti nuovi potranno ottenere l'autorizzazione ambientale integrata, che sarà rilasciata con decreto del ministro dell'Ambiente. Come è evidente, dall'ampliamento disposto dalla nuova Finanziaria restano esclusi gli impianti nuovi soggetti ad Ippc regionale; il che, in assenza della regolamentazione, crea non tanto una disparità di trattamento quanto una certa confusione e un giustificabile allarme tra le imprese. Del resto, che l'autorizzazione unica ambientale in Italia potesse essere foriera di complicazioni si era consapevoli da tempo.
Paola Ficco