L'articolo 13 della Finanziaria riconosce agli enti locali, nell'ambito della loro autonomia, la facoltà di prevedere eventuali forme di condono sui tributi di loro competenza. Regioni, Province e Comuni possono stabilire, «con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi», vale a dire con i regolamenti, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, escludendo o riducendo gli interessi e le sanzioni a carico del contribuente. Per i Comuni e le Province, la norma della Finanziaria fa riferimento ai regolamenti sulle entrate che devono essere varati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, così come previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/97, e non possono entrare in vigore prima del 1° gennaio dell'anno seguente. Ovviamente, il regolamento che disciplina la definizione dei tributi locali, atteso il suo carattere eccezionale, non è soggetto a tale termine. L'adozione del regolamento è di competenza del Consiglio Comunale. Per l'approvazione e l'emanazione dei regolamenti, l'ente deve osservare tutti gli adempimenti richiesti dalla norma attributiva della potestà regolamentare generale. E cioè: approvazione del regolamento con apposita deliberazione; invio al Ministero dell'Economia della copia conforme del regolamento e della relativa delibera, entro 30 giorni dalla data in cui il regolamento è divenuto esecutivo; pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'attuazione di queste disposizioni avviene sulla base delle condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti. L'unico obbligo, imposto ex lege, nel rispetto dello Statuto del contribuente, riguarda il termine minimo che deve intercorrere tra l'entrata in vigore del regolamento e l'adempimento degli obblighi tributari a carico del contribuente. È lasciata agli enti la facoltà di stabilire autonomamente il termine entro il quale è possibile regolarizzare le violazioni commesse, purché non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto regolamentare. Per tributi propri delle Regioni, delle Province e dei Comuni s'intendono quelli la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano loro integralmente attribuiti. Sono escluse dal novero dei tributi propri, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali, nonché le mere attribuzioni agli enti territoriali del gettito, totale o parziale, dei tributi erariali. La sanatoria potrà riguardare anche gli atti di accertamento già emanati e le controversie pendenti presso gli organi giurisdizionali. La richiesta del contribuente di avvalersi delle agevolazioni stabilite dalla Regione o dall'ente locale comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia pendente. In tal caso, sarà la Regione o l'ente locale a fissare il termine per la sospensione del processo. Il completo adempimento degli obblighi tributari determinerà l'estinzione del giudizio.
Sergio Trovato