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News - Sanatoria «extra-large» sulle tasse locali
news.gifLa legge Finanziaria per il 2003 potrebbe aprire la strada a un condono fiscale a tutto campo per i tributi locali (si veda «Il Sole-24 Ore» del 17 dicembre scorso). Il provvedimento in corso di approvazione dà, infatti, a regioni, province e comuni la possibilità di stabilire le modalità per l'effettuazione di una sanatoria sui tributi di propria competenza. Una disposizione "aperta". La previsione contenuta nella Finanziaria rimette alla discrezionalità dei singoli enti impositori l'introduzione di forme di definizione agevolata, che possono toccare anche l'entità stessa dell'imposta, oltre che gli interessi e le sanzioni. Più precisamente, le imposte potranno essere ridotte, ma non azzerate, mentre sanzioni e interessi potranno anche essere completamente esclusi. Inoltre, contrariamente alle analoghe disposizioni statali, la clausola in esame sembra contenere una norma a regime, utilizzabile in qualsiasi momento. In pratica, stando alla lettera del disegno di legge, nulla sembra vietare a comuni e province di deliberare il condono, per esempio, anche nel 2004, con riferimento alle annualità fino al 2002. Non vi sono, infatti, indicati né la scadenza entro la quale la decisione deve essere adottata, né i periodi d'imposta potenzialmente interessati dalla sanatoria. Tempistica e procedure. La disposizione richiama «le forme previste dalla legislazione vigente» in materia di disciplina dei tributi propri. Trattandosi di una misura volta a innovare l'ordinamento esistente, non c'è dubbio che essa vada collegata alla competenza a emanare atti normativi (regolamenti e leggi regionali). Questo significa che l'organo designato a intervenire non può che essere il Consiglio, in base all'articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 446/97 e all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 267/2000. Inoltre, alla luce di quanto evidenziato in precedenza e considerata la specialità della previsione, di natura chiaramente procedurale, non sembra che la relativa delibera debba in qualche modo essere vincolata ai normali termini di adozione dei regolamenti, cioè la scadenza del bilancio di previsione (attesa, anche quest'anno, per la fine di febbraio 2003). La proposta, infatti, richiama unicamente le "forme" e non anche i tempi stabiliti dalla legislazione ordinaria. Si può ritenere, quindi, che la decisione possa essere formalizzata anche in corso d'anno, con effetti immediati, salvo ovviamente il rispetto del termine minimo di 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, posto a garanzia dell'adempimento del contribuente, in armonia con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente). Il ventaglio di opzioni. Lo spettro delle possibilità offerto dalla Finanziaria è molto ampio, anche se, in concreto, le strade che saranno percorse non saranno molte, vista la semplicità dei tributi locali. Così, per esempio, prendendo in esame la definizione in via preventiva, l'ipotesi della dichiarazione integrativa tardiva sembra adatta ai casi di dichiarazioni Ici e Tarsu omesse o infedeli. Trattandosi, infatti, di imponibili generalmente quantificabili in modo obiettivo, sulla base della misurazione di superfici ovvero di rendite catastali, non sembra prospettabile una forma di definizione forfettaria dello stesso imponibile. Dove invece si potrà senz'altro tentare una forma di concordato legato a percentuali di incremento (una sorta di definizione automatica) è sul valore dichiarato delle aree edificabili ai fini Ici oppure sulla superficie utilizzata promiscuamente per la produzione di rifiuti urbani e speciali, ai fini Tarsu. È, inoltre, espressamente contemplata la possibilità di estendere la sanatoria ai procedimenti di accertamento in corso e ai contenziosi giudiziari pendenti, situazioni in cui l'interesse dei contribuenti è normalmente più elevato. In questo caso, su istanza di parte, opera la sospensione dei termini processuali e, quindi, si può ritenere che operi anche la sospensione dei termini per ricorrere. Il dilemma dell'Irap. La disposizione definisce la nozione di tributo regionale, all'interno della quale sembra potersi annoverare anche l'Irap. Poiché questa imposta è già presa in considerazione dalla disciplina del condono "statale", resta il dubbio se le Regioni possano autonomamente adottare leggi specifiche che riservino ai contribuenti un trattamento di maggior favore. Se così fosse, come testualmente appare, l'intreccio di norme potrebbe risultare inestricabile.

Luigi Lovecchio