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Giurisprudenza - Tributi locali, rimborsi sul filo
foto servizi.gifIl Comune deve rimborsare il tributo riscosso, con gli interessi, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado con la quale è stato accolto il ricorso del contribuente. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale di Perugia, sezione sesta, con la sentenza n. 700 del 21 novembre 2002, affermando che, in base a quanto disposto dall'articolo 68 del decreto legislativo 546/1992, il tributo corrisposto a seguito dell'atto impositivo emanato dal Comune deve essere rimborsato d'ufficio «senza la necessità di ricorrere alla presentazione di una apposita istanza di rimborso», prescindendo dalla definitività o meno della sentenza che ha riconosciuto indebite le somme versate. L'articolo 68 del decreto 546/92 sancisce il principio della provvisoria esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, regolando la riscossione dell'imposta in relazione a grado di giudizio ed esito della controversia. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, il tributo oggetto di giudizio è dovuto per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa respinge o accoglie parzialmente il ricorso. Nel caso esaminato, il principio affermato dal giudice non può essere condiviso, in quanto la disposizione fa esclusivo riferimento alle leggi d'imposta che prevedono la riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio. Ciò comporta che si applica nei casi di riscossione frazionata, ma non quando la totale esecutività dell'atto impositivo (prevista per i tributi locali) obbliga il contribuente a un esborso immediato del tributo nelle more del giudizio di primo grado. Per i tributi comunali e locali non sussiste alcuna graduazione della riscossione in pendenza del processo, mentre l'articolo 68 fa esclusivo riferimento alle leggi che prevedono la riscossione frazionata. Ne consegue che il contribuente per quanto concerne i tributi locali non ha diritto al rimborso. La diversità di disciplina non sussiste per le sanzioni, posto che la riforma richiama l'articolo 68, comma 2 anche per i tributi comunali e locali, relativamente alla riscossione frazionata in pendenza del processo. Il pagamento della sanzione può essere richiesto solo dopo la sentenza di primo grado. Pertanto, ove il contribuente contesti l'atto di irrogazione sarà tenuto a pagare i due terzi delle sanzioni, nel caso in cui il ricorso venga respinto. Se il ricorso viene accolto parzialmente la misura delle sanzioni dovute è quella stabilita dal giudice, comunque non superiore ai due terzi di quelle irrogate. Ciò che il contribuente ha corrisposto in eccedenza a titolo di sanzioni rispetto alla somma che risulti dovuta in esito alla sentenza deve essere rimborsato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

S.Tr.