Giurisprudenza - Cartella esattoriale illegittima se non viene seguito lo Statuto
La cartella di pagamento è illegittima se non contiene gli elementi richiesti dall'articolo 7 dello Statuto del contribuente. In questo senso si è espressa la Commissione tributaria regionale di Venezia, con la sentenza 61 del 26 settembre 2002. La Ctr veneta ha così confermato la sentenza di primo grado, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, che, a sua volta, aveva annullato la cartella, priva di motivazione e di sottoscrizione, notificata al contribuente dal concessionario della riscossione. Nello stesso senso va ricordata anche la sentenza 178 del 2002 della Commissione provinciale di Milano (sezione 19, 27 maggio-10 giugno 2002), che ha annullato una cartella di pagamento, perché priva degli elementi indicati nella stessa disposizione della legge 212/2002. L'articolo 7 dello Statuto del contribuente, richiede che gli atti devono essere motivati, secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 241/90, e impone l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato cui si fa riferimento nella motivazione. In quest'ultima devono essere indicati anzitutto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Nell'indicazione delle ragioni giuridiche non è sufficiente un mero richiamo alle norme, ma occorre individuare anche la portata e l'applicazione di esse al caso concreto. L'obbligo di motivazione non è previsto solamente per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Quindi, sono esclusi i regolamenti e gli atti che si rivolgono alla generalità dei cittadini. Con il decreto legislativo 32/01, invece, per agevolare il compito dell'amministrazione, è stata esclusa l'allegazione dell'atto richiamato purché dalla motivazione emerga il contenuto essenziale dello stesso. È stato previsto, inoltre, che nel ruolo devono essere indicati il numero del codice fiscale del contribuente , «la data in cui il ruolo è divenuto esecutivo» e il riferimento all'eventuale atto di accertamento emanato in precedenza. Non si può procedere all'iscrizione a ruolo se non vengono indicati gli estremi di riferimento da cui trae origine il titolo per l'iscrizione stessa o, quantomeno, deve essere indicata la motivazione, anche sintetica, della pretesa tributaria. Per i ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001, nella cartella di pagamento deve essere riportata anche la data di esecutività del ruolo. Come precedente si può richiamare anche la sentenza n. 641 del 29 settembre 2000 della Ctp di Catania, la quale aveva stabilito che per il ruolo e la cartella di pagamento devono essere rispettate le specifiche previsioni di legge che regolano l'obbligo di motivazione degli atti di accertamento, di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni. Nel caso esaminato, la cartella non poteva essere annullata per mancata sottoscrizione, posto che l'articolo 25 del Dpr 602 del 1973 prevede che la cartella deve essere conforme al modello approvato con decreto del ministero delle Finanze, il quale non richiede la sottoscrizione come elemento essenziale dell'atto. Il modello ministeriale deve invece essere integrato dal suddetto articolo 7, che non richiede la sottoscrizione dell'atto, ma l'indicazione dell'ufficio che ne cura l'istruttoria e del nominativo del responsabile del procedimento. Per quanto concerne la motivazione, la legge richiede che tale elemento sia contenuto nel ruolo, quale titolo esecutivo, che è atto dell'amministrazione e non già del concessionario. La cartella di pagamento è meramente riproduttiva del ruolo. Ne consegue che, essendo ogni atto autonomamente impugnabile per vizi propri, in caso di impugnativa per difetto di motivazione, l'unico soggetto legittimato a contraddire nel giudizio tributario è l'amministrazione, la quale deve essere chiamata in causa, al fine di contrastare le richieste del contribuente.
Sergio Trovato IL SOLE 24 ORE