Giurisprudenza - RISCOSSIONE IN DISCESA PER I COMUNI.
Ampliati i poteri dei concessionari.
Accesso all'anagrafe tributaria. Più veloci i pignoramentiDa la possibilità ai cittadini convenzionati di procedere direttamente ai pignoramenti. Sono le due nuove armi che i comuni e i piccoli concessionari della riscossione avranno a disposizione per rendere più efficiente l'attività di recupero dei tributi locali. La previsione è contenuta nel decreto legge n. 209/2002, nella versione uscita dalla camera dei deputati e ora al vaglio in commissione al senato. Ecco le novità di maggior rilievo.
Pignoramenti veloci.I concessionari ex dlgs 446/97 e le amministrazioni comunali potranno dunque utilizzare tutte le normative più favorevoli per poter recuperare in modo più agevole le somme coattive. L'art. 4 del dl prevede infatti la possibilità di poter effettuare direttamente i pignoramenti e le vendite all'incanto dei beni pignorati, senza cioè dover ricorrere all'ufficiale giudiziario. In particolare, la norma afferma che i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.Ê446, ´procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.Ê639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.Ê602, in quanto compatibili'. Per mettere in pratica questa nuova chance, il sindaco (o il concessionario) procederà alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono anche demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 del rd 639/1910 (si tratta delle competenze relative alle vendite all'incanto). I funzionari responsabili, prosegue la norma, sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.Ê112', vale a dire previo esame previsto per svolgere l'attività di ufficiali della riscossione.
Accesso a banche dati.I comuni e i concessionari ex dlgs 446/97 avranno anche l'accesso all'anagrafe tributaria. Si tratta di una novità che punta a equiparare le condizioni operative dei piccoli concessionari e degli enti a quelle delle ex esattorie. Questa equiparazione, valida ai soli fini della riscossione mediante ruolo, si sostanzia nella possibilità di:
a) accedere agli uffici pubblici, anche in via telematica, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, e di ottenere le relative certificazioni;
b) accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del ministero dell'economia e delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base alla legge.
Le modalità di accesso al materiale informativo saranno stabilite con decreto del ministro dell'economia ´sentito il garante per la protezione dei dati personali.
I regolamenti. Per sfruttare le opportunità offerte dal dl 209 i concessionari dovranno comunque attendere l'emanazione di un regolamento attuativo. Il decreto prevede infatti che ´con regolamento emanato su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro della giustizia, (...) d'intesa con la conferenza stato-città e autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità con i quali il ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari (...)'.
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