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Circolari - PER RISCUOTERE LA TARSU NON OCCORRE IL RUOLO
euro.gifPer riscuotere la Tarsu non occorre il ruolo. È quanto afferma una risoluzione del dipartimento politiche fiscali del ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si chiariscono le modalità di esazione del tributo locale. La risoluzione è al centro di un articolo pubblicato su Fiscooggi, la rivista Internet del mineconomia, del 15 ottobre 2002. Ecco il testo dell'articolo di Argentino D'Auro, pubblicato su www.fiscooggi.it. «La risoluzione n. 8 del 30 luglio scorso, emanata dal dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze, privilegia la potestà regolamentare degli enti locali anche per la riscossione della Tarsu, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La riforma della riscossione è stata attuata, fondamentalmente, con l'emanazione dei decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999 in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 337 del 1998. La predetta normativa, in generale, ha mirato essenzialmente a ripristinare condizioni di efficienza del servizio di riscossione a mezzo ruolo, al fine di migliorarne, in termini qualitativi il rendimento. In linea di principio, la riscossione mediante ruolo è stata estesa a tutti gli enti pubblici, fatta eccezione di quelli economici (articolo 17, comma 1, del Dlgs n. 46/1999). Questa modalità di riscossione non è la sola a disposizione degli enti locali. Comuni e Province, infatti, possono disciplinare con regolamento le loro entrate, sia tributarie che patrimoniali, escludendo, però, la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi (articolo 52, Dlgs n. 446 del 1997). Gli enti locali, quindi, possono liberamente e legittimamente far ricorso a procedure di riscossione alternative, come quella, ad esempio, dell'ingiunzione fiscale, le cui modalità sono regolate dal regio decreto n. 639 del 1910. Inoltre, hanno facoltà di affidare a terzi, tramite gara, le funzioni di liquidazione, accertamento e liquidazione dei tributi e di tutte le loro entrate, scegliendo fra gli iscritti nell'apposito albo di recente istituzione (articolo 53, comma 3, del Dlgs n. 446/1997). In alternativa, possono deliberare di riscuotere in proprio, con modalità da precisare tramite regolamento adottato dallo stesso ente locale. Qualora non sia stata esercitata la facoltà di scelta fra gli appartenenti all'Albo, ovvero non si sia optato per la gestione in economia, la riscossione dei tributi locali viene attribuita automaticamente, per legge, ai concessionari del nuovo servizio nazionale di riscossione. La facoltà del ricorso al concessionario per la riscossione dei tributi locali prevista dall'articolo 17, comma 2, nonché la possibilità di disciplinare autonomamente le proprie entrate, comporterebbero la possibilità del regolamento di derogare alla disciplina statale. Nel caso in esame, la norma oggetto di deroga è l'articolo 72 del Dlgs n. 507 del 1993, che regola la riscossione della tassa rifiuti esclusivamente tramite ruolo, strumento tipico del concessionario. Per questa tassa, inoltre, contrariamente agli altri tributi locali, non è stato mai previsto né l'affidamento a soggetti estranei al comune né modalità di riscossione diverse dal ruolo. Ciò premesso, per la tassa dei rifiuti solidi urbani si è posta la questione se la riscossione possa avvenire con la modalità del ruolo, ovvero, direttamente, adottando idonea delibera regolamentare, considerato che il comma 3, del citato articolo 17, dispone che "continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema...". Questa affermazione, apparentemente, sembrerebbe in contrasto con il comma precedente, nel confermare, implicitamente, che per la riscossione della tassa non si può dar luogo ad altro sistema se non a quello del ruolo. A sgomberare ogni perplessità è intervenuto il Consiglio di Stato, che, con ordinanza n. 4989 del 28 agosto 2001, ha confermato la legittimità della gestione in proprio della Tarsu. L'organo giurisdizionale ha precisato che la potestà regolamentare degli enti può esplicitarsi pienamente nel campo della riscossione, senza che ciò sia suscettibile di censure costituzionali, trovando un limite solo nelle materie coperte da riserve di legge, quali, ad esempio, le sanzioni e le procedure contenziose. Per queste ragioni, è pacifico, ad avviso del Consiglio di Stato, che il regolamento dell'ente deroghi alla normativa statale. La risoluzione n. 8/Dpf del ministero dell'Economia e delle finanze, aderendo alla citata ordinanza del Consiglio di Stato, conferma la possibilità per l'ente locale di riscuotere senza l'ausilio del ruolo, perché, in caso contrario, verrebbe limitata la sua potestà regolamentare. In tal caso, infatti, la riscossione della tassa dovrebbe necessariamente avvenire tramite i concessionari di cui al Dlgs n. 112/1999 e non per mezzo degli affidatari del servizio riscossione (scelti con contratti a evidenza pubblica tra gli iscritti all'albo), ai quali è inibita la possibilità di esperire la riscossione dei tributi mediante ruolo. Peraltro, a rafforzare ulteriormente l'orientamento favorevole alla riscossione diretta del tributo in questione, viene richiamata la facoltà degli enti, già invalsa nella prassi, di far precedere, nell'ambito della procedura della riscossione a mezzo ruolo, la notifica della cartella di pagamento da una comunicazione contenente gli elementi che saranno indicati nella cartella stessa (articolo 32, comma 2, Dlgs n. 46/1999). Ammessa la riscossione diversa dal ruolo, questa, però, non deve costituire motivo di aggravio degli adempimenti dei contribuenti, bensì deve essere improntata ai principi di semplificazione degli stessi, peraltro richiamati dallo stesso articolo 52, del Dlgs n. 446/1997. L'intervento giurisdizionale e il chiarimento ministeriale hanno, pertanto, definitivamente sancito la non obbligatorietà dell'utilizzo del ruolo nella riscossione della Tarsu, restringendo l'ipotesi del terzo comma, dell'articolo 17, agli enti pubblici economici, i quali, fino all'avvento della riforma, si avvalevano esclusivamente di tale modalità di esazione».

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