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Circolari - Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Sentenza 15 gennaio - 6 maggio 2002, n.6450
foto.gifA seguito dell’emissione di cartella esattoriale per L…. a titolo di imposta di registro, ipotecarie e catastali su emissione di fatture assunte come inesistenti, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova,… deducendo che i tributi sopra accennati non erano dovuti. Chiedeva l’integrazione del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria dello Stato. La pretesa fiscale era basata su di un processo verbale di constatazione in data 21 ottobre 1998 non impugnato.La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, motivando nel senso che esso era ammissibile contro il concessionario della riscossione unicamente per vizi propri della cartella esattoriale e della procedura esecutiva. Proponeva appello il contribuente e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado, così motivando: L’appello è ai limiti dell’ammissibilità per mancanza dei motivi specifici dell’impugnazione; Esso è infondato e va respinto, perchè a norma dell’art. 10 del decreto legislativo n. 546/1992 il servizio riscossione tributi è carente di legittimazione passiva in quanto il contribuente ha investito il merito della pretesa; Tale ricorso, proposto nei confronti del concessionario e quindi contro una parte non legittimata a contraddire, non comporta integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione finanziaria dello Stato.Ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente deducendo tre motivi. Si è costituito controntroricorso il servizio riscossione tributi San Paolo. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge. Ai sensi dell’art. 27 della Costituzione, l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Gli uffici finanziari hanno addebitato ad esso ricorrente le conseguenze di un atto, assunto come inesistente ed invece perfettamente legittimo (trattasi della cessione di un immobile ad ex socio a titolo di risarcimento dei danni) senza attendere la pronuncia in sede penale del Tribunale di Trento, competente. Ciò lede anche l’art. 53 Cost.Il motivo è infondato. Stante l’indipendenza del processo penale da quello tributario, gli uffici finanziari possono legittimamente esercitare la pretesa di percepire imposte e tasse su atti, indipendentemente dalla pronuncia del giudice penale. Il contribuente avrebbe dovuto impugnare l’atto di accertamento, il quale risulta definitivo. Ogni altra prospettazione è frustranea: la presunzione di non colpevolezza vige soltanto nel processo penale; il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. sta alla base delle norme tributarie e ne costituisce il fondamento impositivo, ma non può suffragare una pretesa del contribuente diretta all’annullamento di un atto resosi definitivo per mancata impugnazione.Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc. La cartella, notificata a cura del servizio riscossione tributi, non reca indicazioni circa la distinzione tra opposizione per vizi formali e questioni di merito. Quindi il contribuente ha il fondato convincimento di poter impugnare tale atto indifferentemente nei confronti del concessionario ovvero dell’ufficio finanziario.Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 546/1992, quando venga notificato il ruolo, l’impugnazione si propone contro l’amministrazione finanziaria dello Stato per otivi attinenti alla debenza del tributo; contro il concessionario per vizi propri dell’atto o del procedimento esecutivo. La norma non lascia adito a dubbi interpretativi. Nella specie, il contribuente, impugnando la cartella, pretende di rimettere in discussione la debenza del tributo, il che è inammissibile.Con il motivo del ricorso, il ricorrente chiede la rimessione in termini onde impugnare la cartella nei confronti dell’Amministrazione.La richiesta è infondata ed inammissibile. Essa esula dal processo tributario, il quale non presenta al riguardo lacune da colmarsi mediante l’analogia, come il ricorrente desidererebbe. Vero è che l’impugnazione contro l’avviso di accertamento è preclusa per decorso dei termini ed alcuna rimessione è possibile al riguardo.Nel controricorso, il servizio riscossione tributi, oltre a contrastare i motivi avversari, eccepisce la nullità della sentenza di secondo grado, per non essere stato notificato l’appello del contribuente al domicilio eletto nel procedimento di primo grado.Tale richiesta non può essere accolta, in quanto non proposta con ricorso incidentale.Stante la reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate per giusti motivi. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il controricorso; compensa le spese.

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