Giurisprudenza - La commissione tributaria regionale, sezione di Parma, Sez. XXXV, ha emesso la seguente sentenza
Con sentenza in atti, la Commissione tributaria provinciale di Parma accoglieva il ricorso presentato dal contribuente, avverso avviso di accertamento, emesso dal comune di Parma, con cui si procedeva alla rettifica delle superfici dichiarate, ai fini della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta per gli anni in questione, ritenendo illegittima l' applicazione della tassa alla superficie dei solai e cantine, che venivano ritenuti depositi di materiali in disuso, " non collegati alla normale vita familiare", respingendo tutte le altre eccezioni e compensando le spese. Il comune di Parma proponeva tempestivo atto di appello, chiedendo l' annullamento della sentenza impugnata, con contestuale condanna alla rifusione delle spese giudizio da parte della ricorrente in primo grado. L' appello è infondato e pertanto va rigettato.L' art. 63, comma I, del D.Lgs. n. 507/1993 afferma l' obbligatorietà della tassazione per i rifiuti solidi urbani a carico di chi occupa o detiene locali o aree scoperte con la sola eccezione, ai sensi dell' art. 62, comma 2, del decreto legislativo dei " locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell' anno ……. .Che anche le soffitte o i solai e cantine siano luoghi astrattamente idonei a produrre rifiuti può sembrare abbastanza evidente sulla base del semplice disposto della norma, ed e ancora più evidente che la produzione dei rifiuti non dipende tanto dai locali in sé quanto piuttosto dall' intensità e/o frequenza dell' attività umana che si svolge.I locali in esame vanno ritenuti per loro natura incapaci di produrre rifiuti per il mancato collegamento con la vita del contribuente, essendo destinati, al più, al ricovero dei beni in disuso.La Commissione tributaria provinciale ha infatti accolto questo principio, ritenendo quel tipo di locale non collegato normalmente all' attività umana e quindi da considerare incapace di produrre rifiuti per tale sua condizione.A ciò aggiungasi che la stessa norma del regolamento comunale, facendo riferimento a locali esonerati automaticamente se utilizzati come semplici depositi di beni in disuso, senza permanenza umana, ha di fatto avallato tale interpretazione, per cui l' interprete potrebbe ritenere sempre esclusa la tassazione del solaio e cantine come uno di quei locali incapaci di produrre rifiuti, con l' ulteriore conseguenza che, per situazioni diverse da quelle descritte, dovrebbe essere fornita la prova, caso per caso, dall' ente impositore.Si può concludere che, mancando nel caso in esame quella "abitualità" della presenza umana che lo stesso ente impositore ritiene indice di sicura producibilità di rifiuti urbani, non possono essere sottoposti a tassazione, salvo specifiche e diverse situazioni provate dal comune, locali come i solai e cantine, destinati a deposito di beni in disuso.Non può neppure ritenersi fondata l' affermazione dell' appellante, secondo cui le tariffe, applicabili alle varie parti dell' abitazione e dei suoi accessori, già tengono conto della diversa teorica produttività dei rifiuti, in base alla diversa attitudine dei locali senza l' esame degli eventuali parametri a cui essa viene riferita.Il solaio e cantina, come luoghi di deposito occasionale di beni in disuso, con presenza umana una tantum o del tutto sporadica, si caratterizza quindi come sottratto, in via generale, alla tassazione di cui è cpntroversia, con conseguente conferma della decisione impugnata.Sussistono giusti motivi per compensare le spese.P.Q.M.La Commissione rigetta l' appello del comune, confermando la sentenza di primo grado.
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