Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").
Le imprese effettuano un’unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva ad uno degli enti citati, anziché tre richieste (ciascuna per ogni ente) come avveniva in passato.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.
La Legge n. 266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
In data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell'ampliamento dell'obbligo di certificazione-DURC anche in caso di affidamento di lavori da parte di committenti privati, in data 15 aprile 2004 è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.
N.B. Sino all'anno 2003, l'Inps rilasciava certificazione, a richiesta dell'azienda o dell'Ente appaltante, solo in caso di appalti, d'opera o di servizi, aventi quale stazione appaltante un ente pubblico. L'accertamento poteva, a seconda dei casi (ammissione dell'azienda a gara, liquidazione stato avanzamento lavori, saldo finale) riguardare la sola "correntezza contributiva" (ossia la regolarità dell'azienda rispetto ai pagamenti e/ adempimenti correnti) ovvero attestare la vera e propria "regolarità contributiva" (ossia verificare, nell'intera storia aziendale, l'inesistenza di debiti contributivi o di altre irregolarità) (cfr. circ.194/89 e circ. 27/92)