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I termini di accertamento dei tributi locali sono stati unificati dal comma 161, art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007): entro il quinto anno successivo a quello nel corso del quale è stato o doveva essere effettuato il versamento o presentata la dichiarazione.
Per quanto riguarda la riscossione coattiva dei tributi locali, per quei Comuni che riscuotono direttamente, la procedura è così articolata:
1)   emissione da parte del Comune di un invito al pagamento;
2)   entro il quinto anno successivo a quello nel corso del quale doveva essere pagata la prima rata, emissione dell’avviso di accertamento per omesso o parziale versamento nei confronti di quei contribuenti che non hanno versato spontaneamente con l’invito al pagamento ricevuto (sopra citato comma 161, art. 1 L. 296/2006);
3)   entro il terzo anno successivo a quello nel corso del quale l’accertamento di cui al punto precedente è divenuto definitivo, deve essere notificato al contribuente l’atto esecutivo per la riscossione coattiva (comma 163, art. 1 L. 296/2006), che può essere attivata direttamente dal Comune tramite la procedura prevista dal R.D. 639/1910 o affidata direttamente a Riscossione SpA (Risoluzione 42/E del 20/03/2006) ai sensi della riforma attuata con D.L. 203/2005



Antonio Pagliarulo