Il diritto al recupero dei tributi locali che si pagano periodicamente, si prescrive se l'avviso di mora non viene notificato nei cinque anni successivi alla cartella di pagamento. Questo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4283/10 depositata il 23 febbraio 2010.
Un contribuente che nel 2002 si è visto notificare tre avvisi di mora relativi a tributi locali (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, tributo occupazione di aree pubbliche e passi carrabili, contributi per consorzio di bonifica) ha proposto ricorso alla Ctp, chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione dei crediti per prescrizione quinquennale (articolo 2948, n. 4 del Codice civile), il cui termine, decorrente dalla notifica delle cartelle esattoriali, era già passato. La Ctp prima, e la Ctr dopo, hanno rigettato il ricorso del contribuente ritenendo che ai crediti fosse applicabile la prescrizione ordinaria decennale (articolo 2946 del Codice).
La quinta sezione civile ha ribaltato l'esito dei primi due giudizi. Per i giudici, però, il fatto -incontroverso - che i pagamenti dei tributi locali oggetto del giudizio avessero cadenza annuale (o in termini più brevi), non è stato da solo ritenuto sufficiente a farli rientrare nell'ipotesi del n. 4 dell'articolo 2948. La Cassazione, infatti, aveva già chiarito come questa disposizione codicistica poteva trovare applicazione nella ipotesi di prestazioni periodiche in relazione a una causa debendi continuativa, mentre non poteva trovare applicazione nell'ipotesi di debito unico. E così aveva ritenuto di applicare:
- la prescrizione decennale ai fini Iva (pure da pagarsi con cadenza annuale o inferiore) per mancanza di una causa debendi continuativa poiché l'obbligazione tributaria, stante l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi un'obbligazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi;
- la prescrizione quinquennale per il prezzo della somministrazione di energia elettrica e del canone acqua, essendo esso pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, così configurando una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo.
La V sezione civile, per i casi considerati nella sentenza, ha ritenuto che l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato; né è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino a un mutamento della situazione di fatto giustificante il servizio, né il corrispettivo potrebbe dall'utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto abinitio non determinato e non determinabile, né nell'entità, né nella durata.
Per questo ha ritenuto applicabile ai casi oggetto del giudizio la prescrizione quinquennale in quanto li ha assimilati ai pagamenti che integrano corrispettivo di forniture elettriche o idriche. Con l'unica differenza che, in ragione della natura impositiva del rapporto, i corrispettivi che integrano i tributi in esame non sono immediatamente legati all'entità del beneficio conseguito dal contribuente od all'entità dei consumi. Questa sentenza appare particolarmente importante in quanto potrà rimettere in discussione gli eventuali crediti vantati dagli enti locali nonostante siano trascorsi numerosi anni e spesso sconosciuti dal contribuente.