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News - L'ICI mal indirizzata si recupera‏
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L'utilizzo del modello F24 per effettuare il versamento dell'Ici espone il contribuente a un più elevato rischio di errore rispetto al bollettino postale, come si desume dal caso prospettato. Tuttavia, a prescindere dalla circostanza che l'errore commesso attenga al modello F24 o al bollettino postale, i dubbi sul diritto al rimborso e sull'operato del comune competente, cioè del comune sul cui territorio è ubicato il bene immobile, sono gli stessi.

Due correnti di pensiero
Al riguardo vi sono essenzialmente due correnti di pensiero, la prima delle quali ritiene che il contribuente ha diritto al rimborso, purché abbia inoltrato al comune destinatario dell'indebito pagamento un'apposita istanza nel termine di legge, e il comune competente (soggetto attivo) è legittimato a recuperare l'Ici dovuta, con i relativi oneri (sanzioni e interessi moratori). Tenendo conto che l'errore nel versare l'imposta al comune non competente emerge spesso nel momento in cui il contribuente riceve l'avviso di accertamento da parte del Comune competente - il quale notifica l'avviso in prossimità della sua scadenza (il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato) - il contribuente stesso non riesce a rispettare il termine previsto per la richiesta di restituzione (che è triennale, secondo il Dlgs 504/92, articolo 13, comma 1 e quinquennale per il vigente comma 164 dell'articolo 1, legge 296/06).

Secondo l'altra corrente di pensiero (condivisa da chi scrive) al fine di far pervenire al comune competente la somma senza alcun aggravio per il contribuente, questi deve attivarsi immediatamente (appena ricevuto l'avviso di accertamento) contattando il comune destinatario dell'indebito versamento del tributo per segnalare l'errore commesso (colpa lieve). In ogni caso, il contribuente distratto non può subire gli effetti negativi (sanzioni e interessi di mora) derivanti da una pubblica amministrazione non collaborativa e poco efficiente.
Il contribuente, infatti, ha comunque onorato l'obbligazione tributaria, mentre è compito del comune non competente (o dell'agente della riscossione) riversare l'imposta al Comune competente, sulla base dei principi di collaborazione, reciprocità e trasparenza della pubblica amministrazione (articolo 97 Costituzione). In caso di inosservanza, sarebbe palese l'indebito (oggettivo) arricchimento da parte del Comune non competente.
L'indebito oggettivo (articolo 2033 Codice civile), che poggia sull'arricchimento dell'ente locale senza causa - che contrasterebbe anche con il dettato dell'articolo 23 della Costituzione -, legittima il contribuente malcapitato a esercitare la sua pretesa creditoria entro il termine della prescrizione ordinaria che è decennale (in senso conforme, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 8929/05; Commissione tributaria regionale Calabria, sezione VI, sentenza n. 72/05).

Doppio versamento
Vicenda analoga quella occorsa a un altro lettore, raggiunto nel corso del 2007 da un avviso di accertamento relativo all'Ici dovuta per il 2003 (249,79 euro). In verità, l'imposta era stata versata nel termine di legge (18 giugno 2003 in unica soluzione annuale), ma a un Comune sul cui territorio egli non aveva mai posseduto alcun bene immobile, sebbene lì residente. La singolarità consiste nel fatto che il contribuente, nel compilare il bollettino postale (peraltro già precompilato dal concessionario della riscossione), indicava correttamente il comune competente nella "ricevuta di versamento" mentre nella "Ricevuta di accredito" riportava come soggetto attivo il comune di residenza.
Dal canto suo il concessionario della riscossione, tempestivamente (5 luglio 2003) ma con sufficiente distrazione, riversava l'imposta al Comune non competente. Da qui la kafkiana vicenda, con defatiganti contatti, incontri e scritti: il comune competente ha insistito sulla legittimità pretesa fiscale; quello non competente, probabilmente sulla base del principio stabilito dalla Corte di cassazione (Sezione tributaria, sentenza 14291/03) - non condiviso da chi scrive - ha negato il rimborso dell'imposta versata e non dovuta, in quanto prescritto. Il contribuente (che è tale solo per il comune competente, con esclusione quindi di quello non competente nei confronti del quale egli è completamente estraneo al prelievo fiscale), si trova nella situazione di dover pagare l'imposta due volte, con l'aggiunta della sanzione e degli interessi moratori, con buona pace dei principi della legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il quesito
Nei termini di legge ho versato, tramite il modello F24, l'acconto e il saldo Ici a un comune sul cui territorio non ho mai posseduto alcun immobile. È stato indicato un errato codice catastale del comune competente. Ho diritto al rimborso da parte del comune non competente? È legittimo l'operato del comune competente che mi ha notificato un avviso di accertamento recante l'imposta dovuta, le sanzioni per omesso pagamento e gli interessi di mora?
Lettera firmata



Antonio Pagliarulo