ICI. Art. 1, D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24/7/2008, n. 126. Chiarimenti in merito alle abitazioni assimilate
all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo
Con l’art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta l’
esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) a favore, oltre che
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, anche di quelle ad essa “assimilate dal comune con regolamento o
delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore” del decreto
stesso.
In ordine a queste ultime fattispecie si forniscono ulteriori chiarimenti
rispetto a quanto precisato nella risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008,
per definire meglio il perimetro di applicazione dell’esenzione che opera
solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di
legge.
In particolare, come si evince, altresì, dalla lettura della relazione
illustrativa al decreto-legge in oggetto, le ipotesi di assimilazione in
discorso sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:
a) l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;
b) l’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che
attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali,
con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione
per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
E’ in ogni caso necessario che il comune nel proprio regolamento o
deliberazione abbia espresso la volontà di effettuare l’assimilazione all’
abitazione principale anche mediante l’applicazione:
- della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti
di ricovero, di cui alla lettera a);
- della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni concesse
in uso gratuito, di cui alla lettera b).
Alla luce delle considerazioni svolte, occorre precisare che i comuni devono
provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non
hanno effettuato il versamento dell’ICI relativa all’anno 2008 ritenendo,
sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle
condizioni di esenzione, fermo restando che non possono comunque essere
richiesti sanzioni ed interessi, a norma dell’art. 10, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212.
Vale la pena, infine, di sottolineare che i comuni, in sede di
predisposizione della certificazione del mancato gettito ICI accertato,
derivante dalla disposizione di esenzione in questione, da presentare entro
il 30 aprile 2009, a norma dell’art. 77-bis, comma 32, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, devono tenere conto esclusivamente delle ipotesi di assimilazione sopra
delineate.
Dott. Pagliarulo Antonio