ICI - Certificazioni del minor gettito ICI derivante dall'introduzione dell'esenzione dell'abitazione principale di cui all'art. 1, comma 1 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93. Riparto di ulteriori somme a titolo di rimborso del minor gettito ICI. D.L. 7 ottobre 2008, n. 154.
Con l’art. 2, comma 6 del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, il legislatore è intervenuto sulla certificazione che i comuni devono presentare entro il 30 aprile 2009 per attestare il minor gettito ICI derivante dall’introduzione dell’esenzione dell’abitazione principale di cui all’art. 1 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
A questo proposito si ricorda brevemente che l’art. 77-bis, comma 32 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che i comuni devono presentare entro la suddetta data del 30 aprile 2009, una nuova certificazione attestante il minor gettito ICI in questione.
Nelle more della presentazione di detta certificazione il rimborso ai comuni è effettuato in base alla certificazione già presentata con le modalità previste dal decreto del Ministero dell’interno del 15 febbraio 2008 e l’erogazione dei suddetti rimborsi avverrà tenendo conto dei criteri stabiliti dal Ministero dell’interno nel decreto del 23 agosto 2008.
In relazione alla nuova certificazione che i comuni dovranno presentare entro il 30 aprile 2009 il legislatore, al fine di evitare che vengano certificati importi non veritieri, ha stabilito nel citato art. 2, comma 6 del d.l. n. 154 del 2008, che la stessa certificazione deve essere sottoscritta congiuntamente dal responsabile dell’ufficio tributi, dal segretario comunale e dall’organo di revisione. Il successivo comma 7 prevede inoltre che detta certificazione deve essere successivamente inviata alla Corte dei Conti che deve verificarne la veridicità avvalendosi, nel caso in cui lo ritenga opportuno, della collaborazione dell’Agenzia del territorio.
Inoltre, l’art. 2, comma 8, del d.l. n. 154 del 2008, contiene una disposizione di particolare interesse per gli enti locali concernente l’erogazione di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa, al fine di consentire, come si legge nel preambolo allo stesso provvedimento, ai comuni stessi l’ordinaria gestione contabile in considerazione della scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di assestamento.
I criteri e le modalità per la ripartizione delle somme in parola sono stabiliti dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il prossimo 6 dicembre – vale a dire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento. La successiva erogazione sarà invece effettuata sulla base dei citati criteri e modalità con decreto del Ministero dell’interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 154 del 2008.