Iscriviti alla mailing List :      
Accedi inserendo Username e Password per accedere all'area riservata.
 


ACCEDI
News - Detrazione per abitazione pricipale (Risoluzione 31/1/2008, n. 1/DPF)
hp4_05-sopra_0.gif

L’ulteriore detrazione ICI a carico dello Stato deve essere fruita sin dal momento dell’acconto ICI, si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale e si calcola in aggiunta a quella riconosciuta dai comuni al contribuente. Non applica invece agli immobili assimilati all’abitazione principale dal regolamento comunale.
Questi sono gli elementi di maggior interesse che si leggono nella risoluzione n 1/DPF del 31 gennaio 2008, con la quale l’Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze ha diramato i primi punti del vademecum per la corretta applicazione della nuova detrazione inserita nel corpo del D. Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’ICI, dall’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il primo punto affrontato nella risoluzione è quella di come considerare l’ulteriore detrazione statale disciplinata dal comma 2-bis dell’art. 8 del D. Lgs.n. 504 del 1992, che:
è pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI;
-non può essere superiore a euro 200;
- viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare;
- è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;
- spetta a ciascuno soggetto passivoproporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica;
- non si applica alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9.
Questa nuova detrazione va, infatti, ad aggiungersi alle detrazioni deliberate dai comuni in luogo della detrazione di base che il comma 2 dell’art. 8, del D. Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce in misura di euro 103,29.
Nella risoluzione viene precisato che la detrazione a cui aggiungere l’ulteriore detrazione statale è quella che di fatto il comune riconosce di fatto al contribuente, in quanto il comune nell’esercizio della potestà regolamentare, può elevare l’importo della detrazione di base fino a euro 258,23 (art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 504 del 1992) o anche stabilirla in misura superiore a euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta (art. 58, comma 3, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
È pertanto del tutto equivalente il fatto che il comune abbia deliberato una detrazione di maggiore importo di euro 103,29 e sia nel caso in cui abbia deliberato una detrazione che va a aggiungersi sempre ai103,29 euro perché nel primo caso la detrazione di euro 103,29 viene assorbita in quella deliberata dal comune, nel secondo, invece, quella deliberata va aggiungersi alla detrazione base ed in tal modo la sostituisce completamente costituendo, quindi, l’unica detrazione da utilizzare per il calcolo dell’imposta dovuta.
Pertanto, la nuova ulteriore detrazionedel comma 2-bis dell’art. 8 si somma a quella risultante dall’applicazione della detrazione prevista dal comma 2 o a quella che l’ente locale riconosce come detrazione per abitazione principale.
Non si può quindi accedere alle diverse tesi che pure si stanno diffondendo in materia secondo le quali la detrazione statale si somma semplicemente alla detrazione di euro 103,29, che non può, pertanto, essere seguita, essendo quelle contenute nella risoluzione le regole da seguire per la corretta quantificazione della detrazione che lo Stato dovrà poi rimborsare ai comuni.
Un’altra questione affrontata è quella relativa alle pertinenze. Ebbene nella risoluzione si legge che nella determinazione della base imponibile dell’abitazione principale, sulla quale calcolare l’ulteriore detrazione a carico del bilancio statale, deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze, giacchè la loro stessa natura, comporta che siano assoggettate allo stesso trattamento dell’abitazione principale. Le pertinenze da prendere in considerazione sono quelle che il comune nel proprio regolamento considera come tali ai fini ICI.
Si ricorda, inoltre, che la lett. b), comma 6, dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, ha inserito il comma 3-bis nell’art. 6, del D. Lgs. n. 504 del 1992, per effetto del quale i separati o divorziati che non sono assegnatari della casa coniugale, devono quantificare l’ICI applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta e non a quella per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale, come, invece, prevedono i commi 2 e 2-bis dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Altra problematica cui si è fatto fronte è quella relativa alle abitazioni che il comune può assimilare alle abitazioni principali.
Ebbene nella risoluzione si sostiene che la logica sottesa alla manovra finanziaria non consente di assoggettarle allo stesso trattamento riservato alle abitazioni principali, in quanto questo deve essere riconosciuto alla sola unità immobiliare adibita del soggetto passivo ad abitazione principale, mentre l’assimilazione rappresenta un processo posto in essere dal comune nell’ambito della propria politica tariffaria che è perciò estranea al meccanismo creato dallo Stato.
L’ulteriore detrazione si applica già in sede di versamento dell’acconto ICI, entro, cioè, il 16 giugno, anche se il tenore letterale delle norma indurrebbe a far pensare il contrario.
L’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, stablisce, infatti, che l’ICI deve essere versata in due rate delle quali la prima pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
La rigida applicazione della norma non permetterebbe ai contribuenti di usufruire dell’ulteriore detrazione in fase di versamento dell’acconto, ma solo in sede del saldo. Prendere questa posizione sarebbe stato però del tutto irragionevole, poiché il contribuente dovrebbe anticipare degli importi che potrebbero risultare addirittura superiori a quelli dovuti per l’anno, con la conseguenza che dovrebbe addirittura richiedere il rimborso.
Si deve inoltre considerare che lo stesso legislatore si è impegnato a restituire ai comuni i minori introiti derivanti dalla manovra sia alla scadenza dell’acconto che a quella del saldo, sintomo evidente che già nella fase di acconto si dà per scontato l’esistenza di un minor gettito.



Dipartimento Politiche Fiscali