Con un comunicato stampa del 7 maggio 2007, l’Agenzia delle entrate ha fatto presente che con un provvedimento di prossima emanazione saranno prorogati i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e, quindi, conseguentemente risulteranno prorogati anche i termini di presentazione della dichiarazione ICI.
Infatti, a norma dell’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le modifiche relative all’ICI devono essere dichiarate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate.
I termini in discorso sono disciplinati dall’art. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, modificato dall’art. 37, comma 10, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Pertanto, a decorrere dall’anno di imposta 2007, i termini in esame sono così fissati:
- le persone fisiche e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice o le associazioni ad esse equiparate, presentano la dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio e il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- i soggetti all’IRES presentano la dichiarazione in via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per effetto della citata proroga i termini per il 2007 sono così fissati:
- 2 luglio 2007 – per le persone fisiche non titolari di partita Iva che presentano la dichiarazione modello Unico cartacea a banche e Posta, ferma restando la facoltà per detti contribuenti di presentare la dichiarazione in via telematica entro il 31 luglio;
- 31 luglio 2007 - per l’invio telematico del modello Unico da parte di persone fisiche non titolari di partita Iva, soggetti non partecipanti a società di persone, ad associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza;
- 10 settembre 2007 - per l’invio telematico di Unico da parte di società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali, nonché per detti soggetti, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine ordinario scade nell’arco temporale tra ?l 1° maggio 2007 e il 9 settembre 2007;
- 25 settembre 2007 - per l’invio telematico di Unico da parte di persone fisiche titolari di redditi d’impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione, e da parte di società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati.
Quelli appena riportati sono dunque i nuovi termini entro i quali i soggetti passivi tenuti a dichiarare ai comuni di ubicazione degli immobili le modifiche rilevanti ai fini della quantificazione del debito d’imposta, devono presentare la dichiarazione ICI.